

Le Banche del Gruppo Bancario Carife, da sempre impegnate nel sostegno del tessuto imprenditoriale dei territori nei quali sono presenti, hanno aderito il 14 settembre u.s. all’accordo tra ABI e le rappresentanze dell’Osservatorio permanente sui Rapporti Banche-Imprese (c.d. “Avviso Comune”). Questo accordo prevede l’impegno delle banche aderenti a concedere dilazioni di pagamento a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI), che, a causa dell’attuale crisi congiunturale, registrano temporanee difficoltà economico-finanziarie.
Questo documento prevede diverse misure operative volte sia alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutui, sia all’allungamento dei tempi di incasso delle creditorie anticipate, sia al miglioramento della patrimonializzazione delle imprese. Tutte queste misure vogliono favorire la continuità dell’afflusso del credito al sistema produttivo del paese, fornendo alle PMI liquidità sufficiente per superare la fase di maggior difficoltà dell’attuale crisi ed arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili.
Un’unica pre-condizione generale per accedere a tali iniziative è rappresentata dal fatto che le PMI coinvolte dall’iniziativa devono essere in difficoltà temporanea e quindi devono poter provare una normale continuità aziendale con adeguate prospettive di ripresa economiche.

L’accordo non comporta l’applicazione di ulteriori costi per le imprese, fatti salvi gli interessi, calcolati sulla base del contratto originario, né la richiesta di garanzie aggiuntive. Sono possibili solo i rimborsi delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi (es. compensi notarili). Tali spese dovranno essere strettamente connesse con le operazioni in oggetto, per le quali sarà fornita adeguata evidenza alla clientela coinvolta. La sospensione della quota capitale delle rate dei mutui determina la traslazione del piano di ammortamento per un periodo analogo, mentre gli interessi sul capitale sospeso saranno corrisposti alle normali scadenze originarie.
Clientela coinvolta (devono essere presenti tutte le condizioni)
- Imprese PMI (imprese con meno di 250 dipendenti e in alternativa, con fatturato singolo/di gruppo fino a 50mln euro, ovvero con un attivo netto non superiore a 43mln euro). L’appartenenza a tale segmento dovrà essere attestata dal cliente in sede di presentazione della domanda di moratoria alla nostra banca.
- Imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni “in bonis” (in assenza di: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati e crediti scaduti da più di 180gg), sulla banca destinataria della richiesta e sul sistema bancario.
- Imprese che alla data di presentazione della domanda non hanno posizioni in sofferenza, né crediti ristrutturati, né procedure esecutive in corso, né crediti scaduti da più di 180gg sulla banca destinataria della richiesta e sul sistema bancario.
Interventi previsti
1. Operazioni di sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate su mutui ipotecari e chirografari; le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente in tal caso le stesse potranno anche essere rinegoziate) da meno di 180 giorni alla data di presentazione della domanda;
2. Operazioni di allungamento della durata degli anticipi di creditorie commerciali, fino ad un massimo di 270 giorni, per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento ad operazioni di anticipazione su crediti certi e esigibili. L’ABI ha chiarito la tipologia del credito ed i requisiti che devono essere rispettati per usufruire dell’allungamento dei termini. I “crediti certi ed esigibili” sono quelli esclusivamente esigibili dalla banca che ha effettuato l’anticipazione. Pertanto, per rispettare tale requisito, è necessaria la presenza, sia della notifica della cessione, sia dell’accettazione da parte del debitore ceduto.
Condizioni di Delibera
La banca di norma ha 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di moratoria per fornire una risposta che può essere ricondotta in due casistiche principali:
- se l’impresa alla data di presentazione della domanda di moratoria è ancora in bonis sull’intero sistema bancario, e non ha alcun ritardato pagamento, la banca ritiene ammessa la richiesta, salvo esplicito e motivato rifiuto;
- se l’impresa alla data di presentazione della domanda non ha posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza, ma ha un ritardo nei pagamenti inferiore a 180gg, la banca si riserva una valutazione approfondita per capire se esistano le condizioni della continuità aziendale. In tal senso l’ammissione ai benefici dell’iniziativa ABI-PMI diverrà particolarmente complessa nel caso in cui la posizione, nel frattempo, sia stata classificata ad incaglio (senza la revoca degli affidamenti).
Validità dell’Accordo
Le domande potranno essere presentate da tale data fino alla scadenza dell’accordo prevista per il 30 giugno 2010.
Come richiedere la sospensione dei debiti
Per richiedere gli interventi di cui sopra rivolgiti alla tua filiale e compila l’apposito modello.
Operazioni di ricapitalizzazione delle imprese
L’accordo ABI-PMI prevede anche la possibilità di erogare un finanziamento specifico a sostegno della ricapitalizzazione aziendale. Il finanziamento sarà concesso in via prioritaria ai soci, affinché lo destinino a capitale sociale. L’intervento riguarda i soci che hanno sottoscritto un aumento di capitale sociale a pagamento, escludendo quindi gli apporti in conto capitale, in conto futuro aumento di capitale, a fondo perduto o a titolo gratuito (es. passaggio a capitale di riserve). In tale ambito si segnala peraltro che il recente decreto anticrisi (articolo 5 comma 3bis del Dl 78/2009, convertito dalla legge 102/2009) agevola i conferimenti di capitale, fino a 500.000 euro, effettuati da persone fisiche dal 5 agosto 2009 al 5 febbraio 2010. La detassazione prevista è pari al 3% dell'aumento di capitale deliberato e spetta per l'anno di perfezionamento del conferimento e per i quattro successivi. Gli aumenti di capitale che beneficiano di questa normativa di favore possono riguardare sia società di persone, sia società di capitali. Si evidenzia che tale finanziamento (chirografario o ipotecario in funzione del merito creditizio della controparte) potrà essere proposto a condizioni di mercato tramite normale Pef secondo le vigenti disposizioni in materia del credito, per un importo massimo fino a cinque volte l’aumento di capitale sociale deliberato (in funzione della controparte e delle eventuali garanzie presentate), da concordare con gli organi deliberanti centrali.
Altre operazioni di sostegno per le PMI
Si rammenta che la nostra Banca dispone anche di altri strumenti di sostegno per le PMI che possono affiancarsi o sostituirsi agli interventi sopradescritti. A titolo esemplificativo si rammenta il prestito partecipativo; parimenti sono operative diverse convenzioni con consorzi di garanzia e associazioni di categoria su varie iniziative di sostegno.
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